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Notizia

DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO, ossia IL TESTAMENTO BIOLOGICO

da Rotary Roma Eur / venerdì, 13 Aprile 2018 / Pubblicato il Eventi, Notizie

 

Giovedì 12 aprile 2018, presso la Sede del Club, l’Hotel dei Congressi – Roma, si è svolta la riunione serale nel corso della quale è stato descritto e dibattuto un tema molto attuale ed importante, relativo alle “Dichiarazioni Anticipate di Trattamento”, acronimo DAT, semplicemente anche “Espressione del proprio Testamento Biologico”, da rendere esecutiva in caso di successiva sopravvenuta impossibilità e/o incapacità di farlo.

Presenti la PDG Daniela Tranquilli Franceschetti, Guido Franceschetti, PP del Rotary Club Rome International, ed il dott, Gianfranco Tammaro, medico chirurgo, ospite Relatore, la Presidente Carla Lendaro ha introdotto la serata.

 

 

Per la parte “dispositiva”, il tema è stato trattato dalla Socia dott.ssa Paola Macrì, Notaio, mentre, per la parte “medica”, è stato approfondito e descritto dal dott. Gianfranco Tammaro, Medico Chirurgo, e dal Socio dott. Giuseppe Cirillo, Medico Chirurgo.

L’occasione per le Relazioni ed il dibattito fra gli intervenuti ha avuto origine dall’entrata in vigore, in data 31 gennaio 2018, della Legge 22 dicembre 2017, n°. 219, contenente“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

L’art. 1 della medesima, delinea perfettamente il perimetro dell’oggetto cui essa si riferisce e si propone di normare, affermando che essa : “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, nel rispetto dei principi della Costituzione (art. 2, 13 e 32) e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

IL DIRITTO ALL’AUTODETERMINAZIONE

Nel rapporto medico-paziente, che inizia “ex lege”, nel caso in cui il medico sia obbligato ad intervenire (es.: un pronto soccorso) ovvero ”ex voluntate” nel caso in cui il paziente, ammalato, lo consulti per avere la sua assistenza, spetta al medico decidere e proporre le terapie e le cure da somministrare al paziente.

In entrambi i casi, vige il dettato dell’Articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana che stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Quindi, il paziente, consapevole, oltre che accettare le cure mediche (come di solito accade), può rifiutarle, esprimendo il proprio dissenso rispetto a quanto gli viene proposto, se lo ritiene inadeguato, controproducente ovvero, addirittura, tale da causargli grande ed inutile sofferenza ed una pessima qualità della vita: breve, peraltro!

Ma questo può accadere, come appena puntualizzato, se egli è cosciente ed in grado di comprendere ed esprimere la propria volontà.

Nel caso in cui egli, per motivi vari, sia impedito, il medico, in tutta coscienza e responsabilità, ha, comunque, l’obbligo di curarlo, per ottenerne la guarigione o, comunque, per mantenerlo in vita.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, bisogna precisare come, al giorno d’oggi, il progresso medico, scientifico e tecnologico, non solo ha trovato cure per molti mali, un tempo ritenuti incurabili, ma ha trovato modi di mantenere in vita persone, sia pure in condizioni “disperate”, con certezza della prospettiva di fine vita a breve, se si esclude il miracolo. Il che può significare, di fatto, una sorta di continuazione di vita biologica, con o senza sofferenza, con o senza coscienza. Comunque, senza alcuna prospettiva di ritorno alla “normalità”.

Al fine di evitare che una persona si venga a trovare in una situazione di gravissima infermità, senza speranza, accompagnata dalla sofferenza, ma impossibilitata ad esprimere il rifiuto dei “trattamenti medici”, è consentito esplicitare, in tempi precedenti ed in situazione di “normalità”, una DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO, valida ad avere effetto in un tempo successivo, alla bisogna.

La Dichiarazione Anticipata di Trattamento, acronimo “DAT”, consiste in un documento firmato, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, per mezzo del quale un cittadino italiano esprime PREVENTIVAMENTE la sua volontà di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari che potrebbero essergli somministrati, SUCCESSIVAMENTE, a causa di una insorta afflizione irreversibile ed invalidante, con esito TERMINALE, tale che gli impedisca di esprimere il suo rifiuto, nella consapevolezza responsabile che tale sua scelta potrà accelerare la fine della sua esistenza.

GLI INTERVENTI DEI RELATORI

I 3 interventi che si sono succeduti, sono stati tutti chiari ed esaustivi, sia nella descrizione delle modalità disponibili da utilizzare per esprimere la propria volontà all’Autorità Comunale, al “notaio” oppure al “medico”, con atto preventivo, sia nel rapporto “paziente-medico” nelle problematiche di attuazione di tale “espressione”.

Ma dalle relazioni fornite, dalle domande conseguite e dal “dibattito” complessivo scaturito è apparso chiaro che tale provvedimento è lacunoso in molti suoi aspetti e, come tale, risulta ben lungi dal risolvere, in modo adeguato, questa problematica così attuale, complessa e “delicata”.

Infatti.

La DAT, espressa davanti ad una struttura pubblica o privata, ha necessità di essere registrata in luogo sicuro e facilmente accessibile, un Registro Nazionale, risultato di tutte le dichiarazioni effettuate, almeno sul territorio nazionale (… infatti, i “confini”, in linea di diritto, non dovrebbero costituire un “limite” all’espressione della propria volontà, fatte salve le leggi vigenti in altri Paesi!), ad uso degli eventuali successivi utilizzatori. Tale Registro dovrà poter essere acceduto da tutti gli operatori medici autorizzati a tal fine. E QUESTO, AL MOMENTO NON ESISTE!

Peraltro, ci si è posto il quesito: in che modo il medico possa avere conoscenza che la persona da curare abbia espresso una DAT circa i limiti (a fare nulla oppure a fare tutto) ai trattamenti che gli dovranno essere somministrati, in assenza della “presenza cosciente” dell’interessato ed in assenza di qualche familiare o altra persona che possa fornire tale informazione? Avviso che potrebbe consentire al medico di accedere al “Registro” per la verifica! E ANCHE QUESTO, AL MOMENTO NON ESISTE!

Indubbiamente, se in Italia si volesse effettuare un balzo di civiltà introducendo, finalmente, per tutti, la carta di identità elettronica, munita di un “chip” sul quale registrare i dati essenziali del cittadino, fra i quali anche solo l’avviso dell’”esistenza” di un DAT per il titolare del documento, che poi potrebbe essere visionato dagli operatori medici interessati, accedendo al “famoso” Registro del quale parlavamo, tanti problemi potrebbero trovare soluzione. Nulla di male, poi, che in questo Registro potesse figurare il gruppo sanguigno ed i principali dati medici dell’interessato. Anzi, si pensi al vantaggio che potrebbe derivare per l’assistenza di un infortunato, portato al Pronto Soccorso, la disponibilità di un quadro clinico pregresso!

Sotto il profilo medico, i relatori hanno espresso numerose riserve circa la effettiva conoscenza da parte dell’interessato, che esprime un VOLONTA’ così importante, probabilmente non adeguatamente informato circa la reale situazione in cui egli versa e le possibilità curative disponibili in relazione ad essa. E, poi … cosa dire fra la DAT espressa in un tempo e le possibilità curative in continua evoluzione: quindi, forse valide e ragionevoli al momento dell’”espressione del DAT”, ma, poi, superate dal “progresso medico scientifico”. ED ANCHE A QUESTO NON C’E’ ANCORA RISPOSTA!

Per ultimo, è stata espressa e precisata la differenza, sebbene in un campo con possibili “sovrapposizioni”, fra la DAT, che esprime la volontà preventiva di “cura” o “non cura” per un momento successivo di non-coscienza, e l’espressione della volontà di morire, in determinate successive situazioni, che, come ben sappiamo si chiama “eutanasia”, vietata dalla Legge e che non rientra nella fattispecie in discussione.

Quanto sopra giustifica la precedente espressione che:

tale provvedimento è lacunoso in molti suoi aspetti e , come tale, risulta ben lungi dal risolvere, in modo adeguato, questa problematica così attuale, complessa e “delicata”!

La conclusione dei presenti, tuttavia, è stata quella dettata dall’esperienza: anche in questo caso, con il tempo, gli aspetti che, di fatto, rendono, al momento,  poco “fruibile” gli effetti della Legge sulla DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO saranno completati e la norma potrà avere reale efficacia.

Nel frattempo, i medici, come sempre, si regoleranno secondo le regole del buon senso, cercando di minimizzare i problemi e di superare le attuali difficoltà.

E, per concludere, una nota positiva: un nuovo Socio, il dottor Antonino Laudani è venuto a far parte del nostro Club, proveniendo dal Rotary Club Roma Sud.

 

Benvenuto Nino.

 

                               Alfredo D’Amato

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